Titolo I
Art. 8
8 / 83(L) Pagamenti di debito pubblico
In vigore dal 1 mar 2004
. (L)
Pagamenti di debito pubblico
1. Le leggi annuali di approvazione del bilancio provvedono alle assegnazioni per i pagamenti di debito pubblico per interessi, eventuali premi e rimborsi. (L).
2. I pagamenti di debito pubblico non sono ridotti, ritardati o assoggettati ad alcuna imposta speciale, neppure in caso di pubblica necessità. (L).
3. Il controllo successivo da parte della Corte dei conti delle contabilità ordinarie e straordinarie relative ai pagamenti di debito pubblico è eseguito sugli elaborati contabili presentati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. (L).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396#art-8