Titolo I

Art. 7

(L) Unità di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati

In vigore dal 1 mar 2004
. (L) Unità di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'euro è utilizzato come unica unità di conto per la negoziazione, la compensazione e la liquidazione sui mercati regolamentati, fermo restando che, nel periodo transitorio, la clientela, pur conferendo ordini in euro, può intrattenere rapporti con gli intermediari in lire o in euro. (L).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396#art-7

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