Titolo I

Art. 2

(L-R) Definizioni

In vigore dal 1 mar 2004
. (L-R) Definizioni 1. Nel presente decreto si intendono per: a) strumenti finanziari: gli strumenti finanziari previsti dall', comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; b) Ministero: il Ministero dell'economia e delle finanze; c) Tesoro: Dipartimento del tesoro; d) Ministro: il Ministro dell'economia e delle finanze; e) Capo del debito pubblico: Dirigente generale capo della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro; f) Direzione: Dipartimento del tesoro - Direzione II; g) debito pubblico interno: strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine emessi in euro; h) debito pubblico estero: titoli emessi in valuta e quelli emessi secondo le medesime modalità procedurali; i) Fondo: conto detenuto presso la Banca d'Italia e denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»; l) Conto: «disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria»; m) titoli di Stato: tutte le forme di indebitamento dello Stato, a breve, medio e lungo termine, nonché i prestiti della Ferrovie dello Stato S.p.a. riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell', comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; n) titoli: documenti, certificati o scritture, anche nelle forme di iscrizioni contabili rappresentativi di diritti su strumenti finanziari; o) prodotti finanziari: obbligazioni e titoli non negoziabili; p) intermediari: i soggetti che sono intestatari di conti presso la società di gestione accentrata e tramite i quali possono esercitarsi i diritti patrimoniali ed effettuarsi le operazioni di trasferimento, di vincolo o svincolo sugli strumenti medesimi oggetto di gestione accentrata; q) ridenominazione: rideterminazione in euro dei valori degli strumenti finanziari espressi in un'unità monetaria nazionale; r) società di gestione accentrata: le società di gestione aventi sede legale in Italia ovvero nell'Unione europea che svolgono in via prevalente o esclusiva servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari; s) società di gestione MTS: società per il mercato dei titoli di Stato -- M.T.S. - S.p.a.; t) capitale sociale: l'ammontare del capitale sociale della società di gestione accentrata interamente versato ed esistente; u) sistemi: i sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari; v) separazione cedolare: l'operazione di separazione della componente cedolare dal valore di rimborso del titolo; z) mantello: il valore di rimborso del titolo privato delle componenti cedolari; aa) ricostituzione del titolo: l'operazione di riunione con il mantello delle componenti cedolari già separate, anche se originate da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli; bb) valute aderenti: valute degli Stati aderenti all'Unione economica e monetaria. (L-R).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo