Titolo I
Art. 2
(L-R) Definizioni
In vigore dal 1 mar 2004
. (L-R)
Definizioni
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) strumenti finanziari: gli strumenti finanziari previsti dall', comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
b) Ministero: il Ministero dell'economia e delle finanze;
c) Tesoro: Dipartimento del tesoro;
d) Ministro: il Ministro dell'economia e delle finanze;
e) Capo del debito pubblico: Dirigente generale capo della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro;
f) Direzione: Dipartimento del tesoro - Direzione II;
g) debito pubblico interno: strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine emessi in euro;
h) debito pubblico estero: titoli emessi in valuta e quelli emessi secondo le medesime modalità procedurali;
i) Fondo: conto detenuto presso la Banca d'Italia e denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;
l) Conto: «disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria»;
m) titoli di Stato: tutte le forme di indebitamento dello Stato, a breve, medio e lungo termine, nonché i prestiti della Ferrovie dello Stato S.p.a. riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell', comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
n) titoli: documenti, certificati o scritture, anche nelle forme di iscrizioni contabili rappresentativi di diritti su strumenti finanziari;
o) prodotti finanziari: obbligazioni e titoli non negoziabili;
p) intermediari: i soggetti che sono intestatari di conti presso la società di gestione accentrata e tramite i quali possono esercitarsi i diritti patrimoniali ed effettuarsi le operazioni di trasferimento, di vincolo o svincolo sugli strumenti medesimi oggetto di gestione accentrata;
q) ridenominazione: rideterminazione in euro dei valori degli strumenti finanziari espressi in un'unità monetaria nazionale;
r) società di gestione accentrata: le società di gestione aventi sede legale in Italia ovvero nell'Unione europea che svolgono in via prevalente o esclusiva servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari;
s) società di gestione MTS: società per il mercato dei titoli di Stato -- M.T.S. - S.p.a.;
t) capitale sociale: l'ammontare del capitale sociale della società di gestione accentrata interamente versato ed esistente;
u) sistemi: i sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari;
v) separazione cedolare: l'operazione di separazione della componente cedolare dal valore di rimborso del titolo;
z) mantello: il valore di rimborso del titolo privato delle componenti cedolari;
aa) ricostituzione del titolo: l'operazione di riunione con il mantello delle componenti cedolari già separate, anche se originate da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli;
bb) valute aderenti: valute degli Stati aderenti all'Unione economica e monetaria. (L-R).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396#art-2