Titolo I

Art. 4

(L) Strumenti finanziari

In vigore dal 1 mar 2004
. (L) Strumenti finanziari 1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile. (L).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396#art-4

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