Art. 7
Relazioni sulla gestione allegate al bilancio delle banche e degli altri istituti finanziari
In vigore dal 1 gen 2005
Relazioni sulla gestione allegate al bilancio
delle banche e degli altri istituti finanziari
1. All', comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
<<f-bis) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa,
in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari;
f-ter) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera f-bis), riferite alle imprese incluse nel consolidamento.>>.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;394#art-7