Art. 5
Relazione sulla gestione allegata al bilancio consolidato
In vigore dal 1 gen 2005
1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
<<d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel
bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi:
1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.>>.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;394#art-5