Art. 4
Nota integrativa del bilancio consolidato
In vigore dal 1 gen 2005
1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
<<o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
1) il loro fair value;
2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:
1) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.>>.
2. All'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<<2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere o-ter) e
o-quater) e dell'articolo 40, comma 2, lettera d-bis), per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato e di fair value, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.>>.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;394#art-4