Art. 6
Nota integrativa del bilancio delle banche e degli altri istituti finanziari
In vigore dal 1 gen 2005
Nota integrativa del bilancio delle banche
e degli altri istituti finanziari
1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
<<g-bis) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
1) il loro fair value;
2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
g-ter) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:
1) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.>>.
2. All'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<<2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere g-bis) e
g-ter) e dell', comma 2, lettera f-bis), per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato e di fair value, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.>>.
3. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le parole: <<e g)>> sono sostituite dalle seguenti: <<,
g), g-bis) e g-ter)>>.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;394#art-6