Art. 6
Condizioni economiche
In vigore dal 29 gen 2004
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il fornitore del servizio universale è tenuto:
a) ad applicare eventuali prezzi e tariffe speciali e relative condizioni associate in regime di trasparenza e non discriminazione;
b) a operare affinché i prezzi e le tariffe suddetti tengano conto dei costi evitati rispetto a un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali;
c) ad applicare i prezzi e le tariffe nonché le relative condizioni associate nei riguardi di tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni;
d) a rendere disponibili gli eventuali prezzi e tariffe speciali anche ai clienti privati in condizioni simili.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-23;384#art-6