Art. 4
Servizi riservati
In vigore dal 17 feb 2004
1. Il comma 1 dell' del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:
"1. Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, con i seguenti limiti di peso e di prezzo:
a) il limite di peso è di 100 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2003; tale limite non si applica se il prezzo è pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso;
b) il limite di peso è di 50 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2006; tale limite non si applica se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso.".
2. Al comma 4 dell' del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono aggiunte le seguenti parole:
", ad esclusione dei servizi di recapito della posta elettronica ibrida a data od ora certa, soggetti ad autorizzazione generale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-23;384#art-4