Art. 5
Termine per i versamenti
In vigore dal 29 gen 2004
1. All', comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-23;384#art-5