Art. 3

Trasferimento di sovvenzioni

In vigore dal 29 gen 2004
1. Dopo il comma 5 dell' del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente: «5-bis. Il trasferimento di sovvenzioni da parte dell'area dei servizi riservati a quella del servizio universale è autorizzato dall'Autorità di regolamentazione del settore postale qualora, sulla base della separazione contabile certificata, prodotta dal fornitore del servizio universale conformemente a quanto previsto dall', esso risulti strettamente necessario per il soddisfacimento degli obblighi del servizio universale. L'Autorità notifica immediatamente il provvedimento di autorizzazione alla Commissione europea.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-23;384#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo