Titolo III
Art. 26
Informazione pubblica
In vigore dal 6 set 2003
1. Fatto salvo l', l'autorità nazionale competente mette a disposizione del pubblico, non appena ne entra in possesso, e secondo le modalità indicate nell'allegato VIII, le relazioni di valutazione di cui agli , comma 2, e 20, comma 4, nonché quelle elaborate dalle autorità competenti degli altri Stati membri e trasmesse dalla Commissione dell'Unione europea.
2. Per tutti gli OGM sono messi a disposizione del pubblico:
a) una sintesi del fascicolo di cui all', comma 3, lettera i), o la sintesi del fascicolo trasmesso dalla Commissione europea;
b) le relazioni di valutazione di cui al comma 1;
c) i pareri dei comitati scientifici consultati;
d) i risultati del monitoraggio di cui all';
e) i provvedimenti adottati ai sensi dell', comma 4;
f) i provvedimenti di cui all', commi 1 e 3, e all', commi 6 e 7, ovvero i documenti equipollenti rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri;
g) l'elenco aggiornato annualmente degli organismi geneticamente modificati di cui all', comma 4;
h) ogni nuova informazione disponibile di cui all';
i) i provvedimenti adottati ai sensi dell';
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;224#art-26