Titolo II
Art. 14
Scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea
In vigore dal 6 set 2003
Scambio di informazioni con le autorità competenti
degli altri Stati membri e con la Commissione europea
1. L'autorità nazionale competente invia alla Commissione europea, entro trenta giorni dal ricevimento, una sintesi di ogni notifica ricevuta a norma dell'.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'autorità nazionale competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione europea delle decisioni definitive adottate a norma dell', comma 3, comprese eventualmente le ragioni per le quali una notifica è stata respinta, nonché dei risultati delle emissioni pervenuti a norma dell', comma 1.
3. L'autorità nazionale competente, ricevuta dalla Commissione europea comunicazione in merito ad una decisione che ammette una procedura differenziata o semplificata per taluni OGM, sentita la Commissione di cui all', comunica alla Commissione europea medesima se intende o meno avvalersi di tale procedura.
4. L'autorità nazionale competente una volta all'anno trasmette alla Commissione europea un elenco degli OGM il cui rilascio è stato autorizzato mediante le procedure differenziate e semplificate autorizzate dalla Commissione europea, nonché un elenco degli OGM i cui rilasci non sono stati autorizzati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;224#art-14