Titolo II
Art. 12
Consultazione e informazione pubblica
In vigore dal 6 set 2003
1. Fatte salve le disposizioni di cui all', l'autorità nazionale competente provvede, secondo le modalità indicate nell'allegato VIII, ad effettuare la consultazione pubblica e a garantire l'accesso alle informazioni in merito alle notifiche e alle emissioni deliberate nell'ambiente di OGM contemplate nel Titolo II.
2. Sono oggetto di consultazione pubblica, ai sensi del comma 1, i seguenti documenti ed informazioni forniti dal notificante:
a) la sintesi del fascicolo di cui all', comma 2, lettera a), punto 7;
b) la valutazione del rischio ambientale di cui all', comma 2, lettera b);
c) ogni nuova informazione di cui all', comma 2.
3. I documenti e le informazioni di cui al comma 2 restano disponibili per la consultazione pubblica secondo le modalità dell'allegato VIII per un periodo di trenta giorni.
4. L'autorità nazionale competente, al termine del periodo di cui al comma 3 raccoglie e trasmette alla Commissione di cui all', tutte le osservazioni eventualmente pervenute nel corso della consultazione;
5. L'autorità nazionale competente rende pubbliche, secondo le modalità dell'allegato VIII, le informazioni concernenti:
a) i provvedimenti adottati ai sensi dell', comma 4;
b) gli esiti dei controlli del piano di monitoraggio di cui all', comma 2, lettera a), punto 5);
c) le conclusioni della valutazione di cui all', comma 2;
d) il provvedimento di autorizzazione o di diniego di cui all', comma 3;
e) le proposte di cui all', ove non già rese pubbliche dalla Commissione europea;
f) la relazione conclusiva ed il parere sull'emissione di cui all'.
6. Chiunque coltiva piante geneticamente modificate appone adeguati cartelli di segnalazione che indicano chiaramente la presenza di OGM.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;224#art-12