Titolo IV

Art. 27

Riservatezza

In vigore dal 6 set 2003
1. I dati e le informazioni, comunque acquisiti dall'autorità nazionale competente, relativi alle notifiche, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono forniti. Fatto salvo il disposto del comma 4, chiunque, per motivi di ufficio, abbia accesso agli atti di notifica o a quelli ad essa inerenti, è tenuto a non divulgare le informazioni di cui viene a conoscenza. 2. Il notificante può comunicare per iscritto all'autorità nazionale competente, fornendo giustificazioni verificabili, le informazioni contenute nella notifica per le quali richiede la riservatezza, in quanto la loro divulgazione potrebbe pregiudicare la sua posizione concorrenziale. 3. L'autorità nazionale competente accoglie le richieste di cui al comma 2 ovvero, previa consultazione del notificante, stabilisce quali informazioni tenere riservate, dandogliene comunicazione. 4. In nessun caso sono considerate riservate le seguenti informazioni, se presentate a norma degli : a) descrizione generale del o degli OGM; b) nome e indirizzo del notificante; c) scopo dell'emissione; d) località dell'emissione; e) usi previsti; f) metodi e piani di monitoraggio del o degli OGM; g) piani per gli interventi di emergenza; h) valutazione del rischio ambientale. 5. La riservatezza delle informazioni fornite permane anche in caso di ritiro della notifica da parte del notificante per qualsiasi motivo. 6. Le informazioni riservate ai sensi del comma 3, possono essere comunicate solo alla Commissione europea nonché, in caso di procedure amministrative o giudiziarie, alle pubbliche autorità che ne fanno richiesta e che sono responsabili dei relativi procedimenti, segnalandone il carattere di riservatezza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;224#art-27

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