Titolo IV
Art. 31
Informazione alla Commissione europea
In vigore dal 6 set 2003
1. Ogni tre anni l'autorità nazionale competente invia alla Commissione europea, una relazione sulle misure adottate per l'attuazione del presente decreto. Tale relazione include una illustrazione circostanziata delle esperienze acquisite in materia di OGM immessi sul mercato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;224#art-31