Titolo III

Art. 19

Criteri e informazione per determinati OGM

In vigore dal 6 set 2003
1. Fatte salve le disposizioni di cui all', commi 5, 6, 7 e 9, nonché le disposizioni degli , l'autorità nazionale competente, sentita la Commissione di cui all', nonché i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, può proporre alla Commissione europea criteri e requisiti delle informazioni che devono essere contenute nelle notifiche, in deroga all', comma 3, per l'immissione sul mercato di taluni tipi di OGM. 2. I criteri e i requisiti delle informazioni di cui al comma 1, devono, comunque, garantire la sicurezza per la salute umana, animale e per l'ambiente e devono basarsi su riscontri scientifici e sull'esperienza maturata in casi analoghi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;224#art-19

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