Art. 9
D i v i e t i
In vigore dal 22 ago 2003
1. Dal 1° luglio 2003 è vietata la produzione o l'immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. Tale divieto non si applica nei casi ed alle condizioni previsti nell'allegato II.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-24;209#art-9