Art. 6
Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso
In vigore dal 27 set 2020
1. Gli impianti di trattamento di cui all', comma 1, lettera o), si conformano alle pertinenti prescrizioni tecniche stabilite all'allegato I.
2. Le operazioni di trattamento di cui all', comma 1, lettera f), sono svolte in conformità ai principi generali previsti dagli articoli 177 e 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle pertinenti prescrizioni dell'allegato I, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
a) effettuare entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA;
b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
e-bis) eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio.
3. Alla chiusura dell'impianto di trattamento, il titolare provvede al ripristino ambientale dell'area utilizzata, secondo le modalità stabilite dalla regione nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del ripristino ambientale è data priorità all'utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria ambientale.
3-bis. I produttori dei veicoli assicurano le migliori prestazioni ambientali e l'efficienza dei centri di raccolta convenzionati attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione ambientale previsti all', comma 3, e del possesso, ove disponibile, delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio ambientale interno all'azienda.
4. Nel caso che, dopo l'avviamento dell'impianto di trattamento, la città metropolitana o la provincia competente per territorio accerta la non conformità dello stesso all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure accerta il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento, rilasciato ai sensi dello stesso articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la regione competente per territorio previa diffida, sospende quest'ultima autorizzazione per un periodo massimo di dodici mesi. La stessa autorizzazione è revocata qualora il titolare dell'impianto non provveda a conformarsi, entro il predetto termine, alle prescrizioni delle predette autorizzazioni.
5. L'ammissione delle attività di recupero dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso alle procedure semplificate, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è subordinata a preventiva ispezione da parte della città metropolitana o della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio di attività e, comunque, prima dell'avvio della stessa attività; detta ispezione, che è effettuata, dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta l'anno, accerta:
a) la tipologia e la quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;
b) la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza fissate in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alle norme tecniche previste dall'articolo 214 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.
6. Nel caso che la città metropolitana o la provincia competente per territorio, a seguito delle ispezioni previste al comma 5, accerta la violazione delle disposizioni stabilite allo stesso comma, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attività, salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attività alla normativa vigente.
7. La città metropolitana o la provincia trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, all'ISPRA e all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all', comma 4, i risultati delle ispezioni effettuate ai sensi del presente articolo.
8. L'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto in conformità a quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed è rinnovabile, con le modalità stabilite al citato comma 12. Tale autorizzazione dovrà contenere, tra l'altro, un riferimento esplicito agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso di impianto di trattamento che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del relativo rinnovo, è registrato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) o certificato UNI EN ISO 14001, detta autorizzazione è concessa ed è rinnovabile ai sensi dell'articolo 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
8-bis. Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto - presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato - destinati all'invio a impianti autorizzati per il trattamento, è consentito fino a un massimo di trenta giorni.Tale deposito è consentito anche in aree scoperte e pavimentate nel solo caso di veicoli privi di fuoriuscite di liquidi e gas e che abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-24;209#art-6