Art. 14

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 22 ago 2003
1. Gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni di cui all', comma 5, nonché quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici in applicazione del presente decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo del servizio. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe a copertura di detti oneri e le relative modalità di versamento. 2. Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni interessate, provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-24;209#art-14

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