Art. 12
Accordi volontari
In vigore dal 27 set 2020
1. Fatti salvi i principi e gli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico può stipulare, con i settori economici interessati, accordi e contratti di programma per dare attuazione alle disposizioni di cui all', comma 1, all', comma 1, all', comma 1, lettere a), b), c) e d), all', commi 1, 2 e 3, ed all', commi 5 e 6, nonché per precisare le modalità di applicazione dell', commi 2, 3, 4 e 5. Detti accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) avere forza vincolante;
b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze, nonché le modalità per il monitoraggio ed il controllo dei risultati raggiunti;
c) essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione delle Comunità europee;
d) prevedere l'accessibilità al pubblico dei risultati conseguiti;
d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono esser controllati con cadenza individuata nell'ambito degli accordi stessi e riferiti alle autorità competenti ed alla Commissione europea;
d-ter) le autorità competenti dovranno assumere le opportune misure per esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali accordi;
d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato raggiungimento degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorità competenti assumeranno tutte le misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-24;209#art-12