Capo V

Art. 15

Modalità dei controlli

In vigore dal 6 set 2003
1. I controlli devono essere effettuati celermente in maniera tale da limitare il più possibile ritardi nella spedizione dei prodotti oggetto di controllo e da non comportare ostacoli ingiustificati alla commercializzazione dei prodotti medesimi. 2. Fatti salvi gli obblighi previsti da leggi o da regolamenti speciali, il personale incaricato del controllo è tenuto all'osservanza del segreto professionale. Tale disposizione non deve recare pregiudizio alla possibilità per le autorità competenti di procedere alla diffusione di informazioni quando ciò è necessario per prevenire un rischio grave per la salute umana, degli animali e dell'ambiente. 3. Fatte salve le disposizioni dell', le autorità nazionali competenti, nel caso di ispezioni in loco, assicurano piena assistenza e collaborazione agli esperti della Commissione europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-17;223#art-15

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Modalità dei controlli (Art. 15 Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.) — Testo vigente | Portale Normativo