Capo IV
Art. 14
Ricorso al sistema di allerta
In vigore dal 6 set 2003
1. Se le autorità competenti per territorio constatano che un prodotto destinato all'alimentazione animale immesso in circolazione nel territorio nazionale o comunitario o che un prodotto, proveniente da un Paese terzo, introdotto nel territorio comunitario ai fini dell'immissione in circolazione in uno o più Stati membri, supera i limiti massimi contemplati dall'allegato II, parte A, della direttiva 1999/29/CE o non è conforme a una delle disposizioni del presente decreto e presenta, a motivo di tale non conformità, un rischio grave per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente informano immediatamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ed il Ministero della salute che provvede ad attivare, tramite il sistema rapido di allerta, la Commissione europea.
2. Le autorità competenti di cui al comma 1 forniscono al Ministero della salute gli elementi sufficienti per identificare, rintracciare e controllare i prodotti in questione e, se necessario, gli animali vivi con essi alimentati, e indicano le misure cautelative previste o già adottate, nonché le informazioni relative alla cessazione della situazione di rischio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-17;223#art-14