Capo IV
Art. 13
Valutazione del rischio e conseguenti misure
In vigore dal 6 set 2003
1. Nel caso in cui le autorità sanitarie territorialmente competenti dispongono di informazioni che indicano, sulla scorta degli elementi disponibili di valutazione dei rischi, che una partita di prodotti destinati all'alimentazione animale presenta un rischio grave per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, verificano le informazioni ricevute e, se del caso, prendono le misure necessarie a garantire che la partita non venga utilizzata.
Esse, in particolare, assoggettano la partita a vincolo sanitario e provvedono:
a) ad accertare la natura del pericolo e, se necessario, il livello delle sostanze indesiderabili;
b) a verificare la probabile origine delle sostanze indesiderabili o del pericolo, per precisare la valutazione dei rischi;
c) nel caso di rischio per l'ambiente, ad informare le autorità ambientali competenti per territorio.
2. La valutazione di cui al comma 1 può essere estesa ad altre partite dello stesso prodotto o ad altri prodotti della catena alimentare, che possono contenere sostanze indesiderabili, prendendo in considerazione l'eventuale aggiunta di sostanze indesiderabili in altri prodotti destinati all'alimentazione animale e l'eventuale riciclaggio di prodotti pericolosi nella catena dell'alimentazione animale.
3. Se l'esistenza di un rischio grave è confermata sulla base di quanto stabilito ai commi 1 e 2, le autorità competenti pongono in essere tutte le misure idonee a garantire che la destinazione finale della partita contenente sostanze indesiderabili, ivi inclusi l'eventuale decontaminazione o altre operazioni di neutralizzazione della nocività, ritrattamento o distruzione, non possa avere effetti nocivi per la salute umana o la salute degli animali o per l'ambiente; in tale caso, si applica il comma 5 dell'.
4. Nel caso in cui il pericolo della presenza di sostanze indesiderabili interessa altre partite o la catena alimentare, le autorità competenti procedono all'identificazione di altre partite di prodotti ritenuti pericolosi sottoponendole al controllo necessario, all'identificazione degli animali vivi alimentati con prodotti pericolosi, ai quali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-17;223#art-13