Capo V
Art. 15
15 / 19Modalità dei controlli
In vigore dal 6 set 2003
1. I controlli devono essere effettuati celermente in maniera tale da limitare il più possibile ritardi nella spedizione dei prodotti oggetto di controllo e da non comportare ostacoli ingiustificati alla commercializzazione dei prodotti medesimi.
2. Fatti salvi gli obblighi previsti da leggi o da regolamenti speciali, il personale incaricato del controllo è tenuto all'osservanza del segreto professionale. Tale disposizione non deve recare pregiudizio alla possibilità per le autorità competenti di procedere alla diffusione di informazioni quando ciò è necessario per prevenire un rischio grave per la salute umana, degli animali e dell'ambiente.
3. Fatte salve le disposizioni dell', le autorità nazionali competenti, nel caso di ispezioni in loco, assicurano piena assistenza e collaborazione agli esperti della Commissione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-17;223#art-15