Art. 7
Consiglio di amministrazione
In vigore dal 30 giu 2022
1. Il consiglio di amministrazione, fatti salvi i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato interministeriale di cui all', ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Agenzia.
Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
a) delibera il piano triennale dell'Agenzia e i relativi aggiornamenti annuali, sentito il consiglio scientifico;
b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;
c) delibera i regolamenti dell'agenzia;
d) nomina il vice presidente, eleggendolo tra i propri componenti;
e) nomina il consiglio tecnico-scientifico,...;
f) verifica i risultati dell'attività gestionale ed economica dell'Agenzia, previo parere del comitato di valutazione;
g) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e umane tra i settori tecnico-scientifici, tenendo conto delle proposte da essi formulate;
h) delibera l'affidamento degli incarichi ai dirigenti e ai responsabili dei settori tecnici;
i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti dal regolamento di amministrazione e contabilità;
l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'Agenzia.
2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal presidente, designato dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, e da altri sei componenti, scelti tra personalità di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. La composizione del consiglio di amministrazione è definita altresì favorendo la presenza di entrambi i sessi.
3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;128#art-7