Art. 6

P r e s i d e n t e

In vigore dal 1 mag 2022
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali. Il presidente: a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio tecnico-scientifico, stabilendone l'ordine del giorno; b) definisce le linee guida per lo sviluppo dell'ente, previa delibera del consiglio di amministrazione, e formula la proposta del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali da sottoporre al consiglio di amministrazione; c) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente; d) adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica nella prima riunione utile del consiglio stesso; e) partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea in rappresentanza del Governo italiano; e-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 12 LUGLIO 2018, N. 86, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N.97; f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36. 2. Il presidente è scelto tra persone di riconosciuta onorabilità e di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. È nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell' del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. 3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente può operare anche in virtù di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;128#art-6

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