Art. 2
Finalità dell'Agenzia
In vigore dal 30 giu 2022
1. L'A.S.I. è ente pubblico nazionale con il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, attraverso attività di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, con esclusione della ricerca aeronautica e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali, in conformità con gli indirizzi del Governo come promossi dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, avendo attenzione al mantenimento della competitività del comparto industriale italiano.
2. L'A.S.I. ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, fatte salve le competenze attribuite espressamente al Comitato interministeriale dal presente decreto esercita nei confronti dell'A.S.I. poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza. Il Ministero dell'Università e della ricerca esercita poteri di indirizzo strategico limitatamente all'attività di ricerca scientifica svolta dall'ASI.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;128#art-2