Art. 8
Consiglio tecnico-scientifico
In vigore dal 25 feb 2018
1. Il consiglio tecnico-scientifico ha compiti consultivi nei confronti del consiglio di amministrazione, relativi agli aspetti tecnico-scientifici dell'attività dell'Agenzia.
Il consiglio tecnico-scientifico:
a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali;
b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca spaziale e aerospaziale a livello nazionale e internazionale;
c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca spaziale e aerospaziale.
2. Il consiglio tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da non più di sette componenti, scienziati, anche stranieri, di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'Agenzia, di cui due designati dal presidente medesimo e gli altri dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Uno dei componenti è individuato tra personalità significative del mondo industriale e della piccola impresa. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;128#art-8