Art. 5
Accertamento delle violazioni
In vigore dal 1 mag 2005
1. L'Agecontrol S.p.a. e Le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e all'applicazione delle relative sanzioni.
2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure applicative, di cui al comma 1, e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. I funzionari dell' Agecontrol S.p.a. e quelli regionali deputati al controllo rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-12-10;306#art-5