Art. 3
Impedimento delle operazioni di controllo
In vigore dal 10 lug 2010
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, o, comunque, ne ostacola lo svolgimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE) n. 1580/2007, ovvero le fornisce in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro 1.550.
2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati di cui all', comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-12-10;306#art-3