Art. 4

Violazioni alle norme di qualità e sui controlli

In vigore dal 10 lug 2010
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme per gli ortofrutticoli freschi adottate dalla Commissione delle Comunità europee, a norma degli articoli 113 e 113-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 550 euro a 15.500 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni in materia di controlli di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-12-10;306#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo