Art. 2

Sanzioni nella fase di commercializzazione

In vigore dal 10 lug 2010
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1580/2007, rilasciata dall'Agecontrol S.p.a. ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2009, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato II del medesimo regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-12-10;306#art-2

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Sanzioni nella fase di commercializzazione (Art. 2 Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n.) — Testo vigente | Portale Normativo