Art. 10
In vigore dal 27 dic 2002
1. All'allegato V del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, dopo il punto 6.1 sono aggiunti i seguenti:
"7. Applicazione ai dispositivi di cui all', comma 2-bis.
7.1. Al termine della fabbricazione di ogni lotto di dispositivi di cui all', comma 2-bis, il fabbricante informa l'organismo notificato del rilascio di tale lotto di dispositivi e gli trasmette il certificato ufficiale di rilascio del lotto di derivato del sangue umano utilizzato in questo dispositivo, emesso dall'Istituto superiore di sanità.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-31;271#art-10