Art. 11

In vigore dal 27 dic 2002
1. All'allegato IX del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, alla sezione III, punto 4.1, è aggiunto il seguente periodo: "Tutti i dispositivi che incorporano, come parte integrante, un derivato del sangue umano rientrano nella classe III.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Sirchia, Ministro della salute Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Marzano, Ministro delle attività produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-31;271#art-11

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