Art. 2
In vigore dal 27 dic 2002
1. All' del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, dopo il comma 12 è inserito il seguente:
"12-bis. Per i dispositivi medici di cui all', comma 2-bis, gli organismi notificati ad attestare la conformità, a norma dell'articolo 15, devono valutare la conformità dei dispositivi stessi tenendo conto di ogni informazione utile riguardante le caratteristiche e le prestazioni di tali dispositivi, compresi in particolare i risultati di eventuali prove e verifiche sui dispositivi già svolte sulla base di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali preesistenti.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-31;271#art-2