Art. 5

In vigore dal 27 dic 2002
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Fino al 12 dicembre 2006, è consentita l'immissione in commercio dei dispositivi incorporanti derivati del sangue, conformi alle disposizioni vigenti alla data del 13 dicembre 2001; per un ulteriore periodo di due anni, detti dispositivi possono ancora essere messi in servizio.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-31;271#art-5

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