Art. 4
Trasferimento di personale
In vigore dal 26 dic 2002
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all' sono trasferite alla Regione dodici unità di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di concessione di trattamenti economici in favore degli invalidi civili.
2. Il personale di cui al comma 1 è trasferito nel rispetto delle procedure individuate dal regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000, n. 446.
3. Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla Regione sono stimate in Euro 30.780,83 annui per ogni unità di personale.
4. Con decreti del Ministro dell'interno si provvede alle variazioni in aumento o in diminuzione necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dei predetti decreti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-31;270#art-4