Art. 2

Decorrenza del trasferimento

In vigore dal 26 dic 2002
1. Il trasferimento ha effetto decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Entro il termine di cui al comma 1, la Regione disciplina con legge l'esercizio delle funzioni trasferite. La legge regionale può stabilire che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile sia esercitata dall'INPS, secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-31;270#art-2

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