Art. 1
Trasferimento di funzioni amministrative in materia di invalidi civili
In vigore dal 26 dic 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
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Trasferimento di funzioni amministrative
in materia di invalidi civili
1. Sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni di concessione dei trattamenti economici previsti dalla legislazione statale a favore degli invalidi civili.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 130, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione, secondo il criterio di integrale copertura, provvede con risorse proprie all'eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato per tutto il territorio nazionale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-31;270#art-1