Art. 3
Forme di collaborazione
In vigore dal 26 dic 2002
1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, presta attività di supporto per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonché attività di consulenza anche con la partecipazione dei responsabili di settore degli Uffici Territoriali del Governo, già competenti per la trattazione della materia, per assicurare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo.
2. Qualora, alla data di effettivo trasferimento delle funzioni, non siano ancora state trasferite le risorse finanziarie ed umane di cui agli , comma 1, la Regione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni ad essa trasferite, delle strutture degli Uffici Territoriali del Governo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-31;270#art-3