Art. 7

Norma di coordinamento

In vigore dal 16 apr 2002
1. Dopo l'articolo 187 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente: "Art. 187-bis. - 1. Il riferimento contenuto negli articoli 182, 183, 184, 185 e 187 del presente decreto legislativo, al precedente articolo 181, è sostituito dal riferimento all'articolo 2637 del codice civile, nella parte in cui richiama gli strumenti finanziari quotati.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-04-11;61#art-7

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