Art. 4
Riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari
In vigore dal 16 apr 2002
1. All'articolo 223, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il numero 1 è sostituito dal seguente:
"1. Hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-04-11;61#art-4