Art. 9

Entrata in vigore

In vigore dal 16 apr 2002
1. Il presente decreto legislativo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 aprile 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Marzano, Ministro delle attività produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-04-11;61#art-9

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