Art. 2
Circostanza aggravante del reato previsto dall'articolo 622 del codice penale
In vigore dal 16 apr 2002
1. All'articolo 622 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-04-11;61#art-2