Art. 9
In vigore dal 21 feb 2002
1. All'articolo 68 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. L'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:
"Art. 66 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza). - 1. Gli organi competenti per la compilazione del rapporto informativo per il personale del presente decreto, in servizio presso gli uffici di cui all', comma 1, lettera a), n. 4, 5, 6 e 7, e lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall' della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, gli organi competenti sono individuati con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza. ".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;477#art-9