Art. 5
In vigore dal 21 feb 2002
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale riveste le qualifiche di Ufficiale di Pubblica Sicurezza e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, svolge funzioni direttive con autonoma elevata responsabilità decisionale e corrispondente apporto professionale in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato, con esclusione di quelle che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità locale di Pubblica Sicurezza.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale, oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresì, preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;477#art-5