Art. 3

In vigore dal 21 feb 2002
1. Agli del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) l' è sostituito dal seguente: " (Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell', comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo l7, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie. 4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso. 5. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione."; b) all', comma 1, le parole: "I vincitori del concorso di cui all'" sono sostituite dalle seguenti: "I vincitori dei concorsi di cui all'".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;477#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo