Art. 10

In vigore dal 21 feb 2002
1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) all', comma 2, le parole: "a causa delle esercitazioni pratiche" sono sostituite dalle seguenti: "durante il corso"; b) all'articolo 16, comma 3, le parole: "Le eventuali forme di preselezione, le prove di esame," sono sostituite dalle seguenti: "Le prove di esame,"; c) all'articolo 27, comma 1, capoverso, le parole: "Anno del raggiungimento dei 65 anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "Anno di collocamento a riposo per il raggiungimento del 65° anno di età", conseguentemente, alla tabella 3 allegata, le parole: "Anno di raggiungimento del 65° anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "Anno di collocamento a riposo per il raggiungimento del 65° anno di età"; d) al comma 4 dell'articolo 30 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Essi sono preposti agli uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti determinati con decreto del Ministro dell'interno ed esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento."; e) all'articolo 37, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici si applicano le disposizioni di cui all', commi 9, ultimo periodo, e 10, e quelle di cui agli articoli 13, 27 e 28-bis."; f) all'articolo 37-ter, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al medesimo scrutinio partecipa anche il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di direttore tecnico capo, ovvero quelle di direttore tecnico principale e di direttore tecnico, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianità complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi."; g) all'articolo 45 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Essi partecipano all'attività dei dirigenti medici e sono preposti agli uffici non riservati al personale del ruolo dei dirigenti determinati con decreto del Ministro dell'interno."; 2) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente: "2. I dirigenti medici svolgono le funzioni indicate, a fianco di ciascuna qualifica, nella tabella 5 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno, anche in attuazione dei provvedimenti di riordino della struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza."; h) all'articolo 46: 1) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29." sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165." 2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono. Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso."; i) all'articolo 53, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all', commi 9, ultimo periodo, e 10, e quelle di cui agli articoli 13, 27, 28 e 28-bis."; l) al comma 3 dell'articolo 55 dopo la parola: "revocabile" sono inserite le seguenti: "entro il 30 giugno 2002"; m) all'articolo 61, comma 1, le parole: "per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"; n) all'articolo 68: 1) al comma 4, primo capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente comma all'articolo 64 del decreto de1 Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335: "Le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001."; 2) al comma 9, primo capoverso, la lettera b) dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è sostituita dalla seguente: "b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo dirigente medico dal quale direttamente dipende. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico, il rapporto informativo è compilato dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico, individuato con il regolamento di semplificazione previsto dall' della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale da cui dipende che, per il tramite della Direzione centrale per le risorse umane, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalità di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della Polizia-direttore generale della Pubblica Sicurezza. Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001."; o) alla tabella 1 sono apportate le seguenti modifiche: 1) nelle funzioni previste per il dirigente superiore dopo le parole: "dirigente di ufficio periferico a livello regionale" sono aggiunte le seguenti: "o interregionale"; 2) nelle funzioni previste per il primo dirigente le parole: "Vice questore" sono sostituite dalle seguenti: "Vicario del questore" e le parole: "dirigente di ufficio periferico a livello provinciale per le esigenze di Polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale;" sono sostitute dalle seguenti: "dirigente di ufficio periferico a livello almeno provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale;"; p) alla tabella 5, il quadro relativo alle funzioni del personale del ruolo dei dirigenti medici è sostituito dal seguente: "RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI +================+=================+===========+==================+ | Livello di | | Posti di | | | funzione | Qualifica | qualifica | Funzione | +================+=================+===========+==================+ | | | |Direttore | | C | Dirigente | |centrale di | | | generale medico | 1 |sanità. | +----------------+-----------------+-----------+------------------+ | | | |Ispettore | | | | |generale; | | | | |consigliere | | | | |ministeriale | | | | |aggiunto, anche | | | | |per le funzioni | | | Dirigente | |di coordinamento | | D | superiore medico| 8(b) |degli studi e | | | | |ricerche in | | | | |materia | | | | |sanitaria; | | | | |direttore di | | | | |servizio della | | | | |Direzione | | | | |centrale di | | | | |sanità e di | | | | |ufficio di | | | | |vigilanza a | | | | |livello centrale. | +----------------+-----------------+-----------+------------------+ | | | |Direttore di | | | | |divisione nella | | | | |Direzione | | | | |centrale di | | | | |sanità; | | | Primo dirigente | 30(c) |dirigente di | | E | medico | |ufficio sanitario | | | | |periferico e di | | | | |ufficio di | | | | |vigilanza | | | | |periferico; vice | | | | |consigliere | | | | |ministeriale; | | | | |dirigente con | | | | |funzioni | | | | |ispettive; | | | | |presidente di | | | | |commisioni | | | | |mediche o | | | | |medico-legali. | +================+=================+==============================+
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;477#art-10

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